_news #295
22 Aprile 2011
Convegno Assoedilizia “Le principali novità fiscali nel settore immobiliare” – 21 aprile 2011 – Relazione del Geom. Franco Guazzone
Federalismo fiscale : La fiscalità comunale.
Con la pubblicazione del Decreto legislativo 14 marzo2011 n. 23, è stata varata la nuova struttura della finanza locale, il cui gettito è costituito principalmente dai tributi statali e comunali sugli immobili, che dovranno essere definiti nei dettagli con appositi decreti attuativi.
Nel frattempo a norma dell’art. 3, è disposta a partire dal 2011, la compartecipazione al gettito dell’imposta sostitutiva sugli affitti delle sole abitazioni, definita “cedolare secca”, che prevede la tassazione al 21%, per i contratti liberi e del 19% su quelli concordati, omnicomprensiva delle imposte di registro e bollo, che potrebbe successivamente essere loro devoluta per intero, previa riduzione dei trasferimenti erariali.
Inoltre, sempre a partire dal 2011, a norma dell’art. 2, sarà riconosciuta ai comuni una compartecipazione pari al 30% delle imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, sui trasferimenti di diritti reali immobiliari, mentre il gettito prodotto dall’accatastamento dei fabbricati “fantasma”, a seguito dell’applicazioni delle imposte dirette, sarà attribuito interamente agli enti locali.
L’Imposta Municipale propria (IMU)
Il decreto istituisce con l’art. 8, a partire dal 2014, l’IMU, imposta municipale propria, sostitutiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e delle imposte sui redditi fondiari derivanti da beni non affittati, di proprietà delle persone fisiche e delle eventuali addizionali.
La struttura di questa imposta, è identica a quella dell’ICI, in quanto prevede che la base imponibile sia costituita dal valore catastale, determinato moltiplicando la rendita aggiornata per i coefficienti 100, 50 e 34, a seconda delle categorie, mentre l’aliquota ordinaria sarà pari al 7,6 per mille, contro il 4 per mille dell’ICI, che potrà essere variata annualmente, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza stato-città ed economie locali , ma che si riduce alla metà, nel caso in cui il fabbricato risulti locato, indipendentemente dalla tipologia (abitazioni, negozi, magazzini, laboratori, ecc..) .
La riduzione potrà essere concessa anche ai fabbricati non produttivi di reddito fondiario, relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, di cui all’art. 43 del T.U. sulle imposte dirette Dpr 917/86.
Tuttavia, i Comuni potranno apportare riduzioni o aumenti dell’aliquota ordinaria, non superiori al 3 per mille.
Anche i versamenti della futura IMU, mutuati dall’ICI, sono fissati al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno.
Da tale imposta, viene espressamente esclusa la prima casa e le relative pertinenze,anche acquistate con atto separato, iscritte autonomamente al catasto come i box, magazzini e tettoie, (C/6, C/2, C/7) , limitatamente però, ad una sola pertinenza per tipo, in quanto ad esempio, in presenza di due box, il secondo è soggetto all’imposta.
Lo scenario che si presenterà con l’entrata in vigore dell’IMU, sarà quello di un inasprimento dell’imposta per tutti i fabbricati non locati o tenuti a disposizione, mentre ad esempio, cadranno tutte le franchigie e le detrazioni d’imposta, oggi in vigore per l’ICI dei terreni agricoli, a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, circostanza che ha già messo in allarme gli operatori del settore.
L’imposta Municipale secondaria
Viene poi istituita, con l’art. 11 del Decreto, l’IMU secondaria , che sostituisce una serie di tributi locali : la tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, sulle quali i comuni potranno emanare i regolamenti, disponendo eventuali esenzioni e agevolazioni.
L’imposta di scopo
I Comuni entro il 31 ottobre 2011, a norma dell’art. 6, potranno adottare l’imposta di scopo, previa l’approvazione di un apposito regolamento e d’intesa con la Conferenza Stato – Città ed economie locali, istituita dall’art. 1, comma dal 145 al 151 della legge 296/2006, Finanziaria per il 2007, che prevedeva il finanziamento fino al 30% dei costi per la realizzazione di opere pubbliche varie (trasporto pubblico urbano, arredo urbano e decoro dei luoghi, sistemazione aree dedicate a parchi e giardini, parcheggi pubblici, restauro e conservazione di beni artistici e architettonici, realizzazione di spazi per eventi e attività colturali, allestimento di musei e biblioteche, manutenzione e conservazione edilizia scolastica).
Alla base imponibile determinata dal valore catastale, poteva essere applicata l’aliquota del 5 per mille, per un periodo di cinque anni.
Peraltro, nella nuova formulazione dell’art. 6 del Dlgs 23/2011, l’imposta potrà essere applicata per un periodo di dieci anni, fino alla concorrenza dell’intero importo dei costi delle opere pubbliche, anche ulteriori a quelle sopra citate, non meglio definite, individuate dagli stessi enti impositori.
La devoluzione delle sanzioni catastali ai comuni
A decorrere dal 1°maggio 2011, come disposto dall’art. 2, punto 12 del Decreto, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa, prevista per l’inadempimento degli obblighi della dichiarazione catastale agli Uffici dell’Agenzia del Territorio, previsti dagli art. 28 e 20 del Rdl 652/39, convertito dalla Legge 1249/39,fissate dall’art. 1, comma 338 della Legge 311/2004, dal minimo di Euro 258 al massimo di Euro 2066, sono quadruplicati.
Il 75% dell’importo delle predette sanzioni, sarà devoluto ai Comuni.
Tuttavia, come stabilito dalla circolare 4/2001, per le violazioni commesse prima del 1° maggio 2011, si applicano le vecchie sanzioni.


I futuri importi delle imposte di registro
Ai Comuni viene inoltre riservato, in base all’art. 2 del Decreto, il 30% del gettito delle imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, che a partire del 1°gennaio 2014, saranno modificate, mediante la sostituzione dell’art. 1 della Tariffa del T.U. delle imposte indirette, Dpr 131/86, che di fatto ridurrà a due, le attuali 5 aliquote dell’imposta di registro, oltre a quella fissa.
In particolare, gli traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, sconteranno un’imposta del 9% sul valore.
Invece, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria A/1, A/8, A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis, della tariffa allegata al Dpr 131/86 (prima casa), l’aliquota sarà del 2%.
Le condizioni per fruire delle agevolazioni prima casa
Per ottenere la predetta aliquota d’imposta agevolata, è necessario che: a) l’immobile sia ubicato nel comune dove l’acquirente risiede o intende risiedere, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto; b) l’acquirente dichiari nell’atto di non essere proprietario esclusivo o in comunione di beni o in quota, di un’abitazione nel territorio del comune dove è ubicata l’abitazione; c)di essere cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquistato come prima casa in Italia; d) di non possedere su tutto il territorio nazionale, altra abitazione acquistata con le agevolazioni sopracitate, disposte dalle leggi 168/1982,118/85,415/91,237/92,75/93 e 243/93.
In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito (donazione) degli immobili acquistati con le suddette agevolazioni da meno di cinque anni, sono dovute le imposte ordinarie, oltre alla sanzione del 30% e gli interessi di mora, di cui all’art. 55, comma 4, del Dpr 131/86.
A titolo esemplificativo, considerando l’acquisto di un appartamento di tipo civile economico, censito in cat. A/3, con rendita di Euro 1.000, le imposte da versare in caso di prima casa o di altra casa attualmente e nel 2014, sono le seguenti.
Imposte da versare attualmente
Prima casa:
Registro Rendita 1.000 x1,05 (riv. del 5%)x110 = Euro 115.500 x 3% = E. 3.465.=
Imposta ipotecaria fissa E. 168.=
Imposta catastale fissa E. 168.=
Totale E. 3.801.=
Altra casa
Registro Rendita 1.000 x 1,05 x 120 = E. 126.000 x 7% = E. 8.584.=
Imposta ipotecaria E. 126.000 x 2% = E. 2.520.=
Imposta catastale E. 126.000 x 1% = E. 1.260.=
Totale E. 12.364.=


Imposte da versare dal 1°gennaio 2014
Prima casa:
Registro Rendita 1.000 x1,05 (riv. del 5%)x110 = Euro 115.500 x 2% = E. 2.310.=
Imposta ipotecaria fissa E. 168.=
Imposta catastale fissa E. 168.=
Totale E. 2.646.=
Altra casa
Registro Rendita 1.000 x 1,05 x 120 = E. 180.000 x 9% = E. 16.200.=
Imposta ipotecaria E. 180.000 x 2% = E. 3.600.=
Imposta catastale E. 180.000 x 1% = E. 1.800.=
Totale E. 21.600.=
Di conseguenza, nella futura tassazione, avremo una riduzione delle imposte per la prima casa, mentre vi sarà un aumento per tutti gli altri immobili.
L’Anagrafe Immobiliare Integrata
Come è noto, con l’art. 19 comma 1 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, è stata attivata l’Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’art. 64 del DLgs 30 luglio 1999, in collaborazione coi Comuni, che avranno accesso gratuito al nuovo archivio.
L’archivio dell’Anagrafe, sarà inizialmente costituito dai dati contenuti, per ciascun immobile, nelle banche dati del Catasto e dei Registri Immobiliari, sulla base di un sistema tecnico-giuridico definito da appositi decreti dal Ministero dell’Economia, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Lo scopo della collaborazione con gli enti locali, è quello di migliorare e aggiornare la qualità dei dati, per consentire l’introduzione dell’attestazione integrata ipotecario-catastale , nonché la loro progressiva implementazione, con ulteriori informazioni e servizi.
Le modalità di rilascio della predetta attestazione e i relativi diritti dovuti, saranno fissati da apposito decreto.
In particolare, dato per scontato che inizialmente l’attestazione fornirà i dati catastali degli immobili e quelli relativi ai loro possessori (iscrizioni comprese), contenuti nelle attuali banche dati gestite dall’Agenzia, con l’entrata a regime della nuova attestazione, sarà resa più facile agli operatori del settore, la predisposizione degli atti di qualunque natura, relativi a beni immobili, ancorché dal testo della norma pare evidente che l’obiettivo finale della disposizione, sia quello di poter aggiungere nuove informazioni e servizi, oltre a quelli già in possesso dell’Agenzia stessa.
La norma non precisa la natura dei nuovi elementi che possano “implementare” quelli oggi disponibili, che ovviamente, potranno derivare solo dalle banche dati degli enti locali, nonché da quelli in possesso delle Soprintendenze ai beni culturali, artistici, storici ed architettonici.
In buona sostanza, a nostro avviso, la norma va interpretata nel senso che, per ciascun immobile, oltre ai dati ipo-catastali, dovrebbero essere aggiunte le informazioni sulle destinazioni urbanistiche dei Piani di gestione del Territorio, dei vincoli storici, ambientali o di rispetto per le aree, nonché quelli di preordino all’esproprio per la realizzazione di opere pubbliche.
Peraltro, l’ipotesi di un simile archivio integrato, di fatto corrisponde al sistema tavolare di pubblicità immobiliare, vigente dal 1811 nelle province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e in alcuni comuni delle province di Udine, Brescia, Belluno e Vicenza, nel quale archivio basato sugli immobili, sono riportati oltre ai dati dei possessori, nonché quelli pubblicistici, tutte le informazioni relative ai vincoli di tipo storico, artistico, ambientale e di destinazione, riportati dagli strumenti urbanistici.
Tra l’altro, a differenza del nostro sistema dei Registri Immobiliari, che è un archivio di natura dichiarativa, sia pure gestito da un Conservatore dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia, il Libro Fondiario ha natura costitutiva, in quanto è gestito da un Magistrato in veste di Giudice Tavolare, che ha il potere di respingere gli atti notarili, se contengono dati non conformi a quelli dello stato Tavolare.
In definitiva quindi, a regime, le future attestazioni integrate ipotecario-catastali, sono destinata ad assumere valenza probatoria, sostituendo ogni altra tipologia di certificazione soggettiva e oggettiva, semplificando le procedure e rendendo molto più sicura la circolazione del possesso di beni immobili.
La regolarizzazione dei fabbricati mai dichiarati o variati
Com’è noto, con decreto Milleproroghe (art. 5-bis del Dl 225/2010), sono stati prorogati al 30 aprile 2011, i termini per l’accatastamento dei fabbricati così detti “fantasma”, perché esistenti sul territorio, ma non negli archivi catastali, individuati dall’Agenzia del Territorio, in collaborazione con l’Agea, (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), disposti dall’art. 2 comma 36 e seguenti del Dl 262/2006, in oltre 2 milioni di manufatti, attualmente ridottisi a 800 mila, a seguito delle denunce spontanee o per gli accertamenti d’ufficio.
Peraltro, lo stesso termine è fissato per i fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità e quelli censiti ma variati, con opere che ne abbiano modificata la destinazione o la consistenza e, quindi, la rendita, come previsto dai commi 7,8, e 9 dell’art. 19 del Dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010.
Per convincere gli obbligati alla denuncia volontaria, il legislatore ha penalizzato gli inadempienti, retrodatando al 1°gennaio 2007, l’efficacia della rendita “presunta” accertata d’ufficio, a partire dal 2 maggio 2011, il cui importo sarà notificato mediante l’affissione degli elenchi all’Albo pretorio dei Comuni interessati, previo avviso pubblicato sulla G.U..
Invece, la predetta retrodatazione, non si applica agli obbligati virtuosi, che presenteranno le denunce entro il nuovo termine, per i quali sarà considerata la data di ultimazione dei lavori, indicati nella denuncia medesima.
La denuncia catastale
In primo luogo, i fabbricati da dichiarare al Catasto, sono quelli “fantasma”, rilevabili dagli elenchi ordinati per Comune, Sezione, Foglio e particella, visibili sul sito dell’Agenzia del Territorio www.agenziaterritorio.gov.it , oltre che negli uffici provinciali della medesima e presso i comuni interessati.
A tale proposito, si ricorda che ai sensi del comma 12 dell’art. 19 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia avvierà un monitoraggio costante del territorio, sulla base di nuove informazioni derivanti da verifiche tecnico – amministrative, telerilevamento e dalla collaborazione coi Comuni.
In secondo luogo, sono da dichiarare i fabbricati a suo tempo definiti rurali, perché annessi a fondi agricoli condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap), che hanno perduto i requisiti di ruralità, previsti dall’art. 9 comma 3 e 3-bis, del Dl 557/93, convertito dalla legge 133/94.
Caso classico sono i rustici agricoli ubicati in zone turistiche, trasformati in case di vacanza, ma anche fabbricati strumentali, ubicati nelle periferie dei centri abitati o in fregio a strade provinciali, utilizzati per attività d’impresa (centri commerciali, ristoranti, depositi, officine, ecc.).
Di questi immobili peraltro, l’Agenzia del Territorio ha già pubblicato gli elenchi, anch’essi visionabili sul sito dell’Agenzia e presso i Comuni.
In terzo luogo, devono essere dichiarate tutte le unità immobiliari già censite al Catasto dei Fabbricati, che hanno subito modifiche rilevanti, come il cambio di destinazione con opere, la variazione della consistenza e della rendita.
Si tratta in genere di appartamenti ristrutturati, con l’aggiunta di nuovi servizi, o col recupero di un sottotetto, la formazione di cantinetta nelle villette, oppure l’ampliamento dell’abitazione con la costruzione di uno o più locali sul terrazzo a livello.
E’ peraltro opportuno segnalare che le piccole variazioni interne, lo spostamento di una porta o di una parete, non rilevano agli effetti catastali se non cambiano la consistenza e la rendita, come sancito dalle circolari 2 e 3/2010 dell’Agenzia del Territorio.
I soggetti obbligati alla denuncia
L’obbligo della denuncia al catasto spetta ai soggetti titolari dei diritti reali sui fabbricati, il proprietario o se questi è minore o incapace, chi ne ha la legale rappresentanza; per gli enti morali il legale rappresentante; per le società commerciali legalmente costituite, chi ha la firma sociale; per le società estere, chi le rappresenta in Italia.
Per le parti comuni condominiali censibili, obbligato alla denuncia è l’amministratore e ciascuno dei condomini, ma la denuncia di uno dei soggetti predetti, esonera tutti gli altri (art. 3 del Rdl 652/39).
Per ottemperare agli obblighi della denuncia, i titolari dei diritti reali sopra citati, dovranno affidare l’incarico ad un tecnico professionista, iscritto all’Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici laureati e diplomati.
L’accertamento d’ufficio in caso di inadempienza
A partire dal 2 maggio 2011, l’Agenzia del Territorio, assegnerà a tutti i fabbricati non dichiarati, fra quelli a suo tempo individuati, una rendita presunta, tramite i propri uffici provinciali, ovvero avvalendosi di professionisti abilitati ad operare negli atti catastali sopra indicati, mediante la stipulazione di convenzioni specifiche, previste dal comma 11 dell’art. 19 del Dl 78/2010,di cui la prima con il Consiglio Nazionale dei Geometri, è già stata sottoscritta il 14 aprile, alla quale seguiranno le atre, essendo già stati effettuati gli incontri con i rappresentanti nazionali di tutte le categorie professionali interessate.
Per quanto riguarda i fabbricati che hanno perduto i requisiti di ruralità, gli operatori dovranno partire dagli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia del Territorio, compilati in collaborazione con l’Agea, in quanto nelle richieste di contribuzioni UE presentate dagli agricoltori, sono descritti anche i fabbricati aziendali.
Invece, le operazioni relative all’accertamento dei fabbricati che hanno subito variazioni, potranno essere svolte solo con la collaborazione dei Comuni, che dovrebbero mettere a disposizione dei tecnici d’Ufficio, gli elenchi delle DIA presentate nell’ultimo decennio, per verificare se, dopo l’ultimazione dei lavori, siano state presentate le denunce di variazione al Catasto, come è previsto dall’art. 23, comma 7 del Dpr 380/2001.
I costi a carico degli inadempienti per gli accertamenti d’ufficio
L’Agenzia del Territorio, con Provvedimento direttoriale del 19 aprile 2011, ha stabilito i criteri per l’attribuzione delle rendite presunte, per le varie tipologie di fabbricati, a cui è allegato un prospetto per la contabilizzazione degli oneri da porre a carico degli inadempienti all’obbligo di dichiarazione nei termini, ai quali dovranno essere aggiunte le sanzioni, nella misura sopra indicata dal minimo di 258 al massimo di 8.264 Euro, come precisato dalla circolare 4/2011 dell’Agenzia del Territorio.
In base al predetto Provvedimento pertanto, i costi da porre a carico dei proprietari inadempienti, per l’attribuzione della rendita presunta, sono quelli sotto indicati.
A-Spese generali e di predisposizione dell’istruttoria ………………………Euro 130,00
B-Spese per sopralluogo determinato forfettariamente……………………..Euro 80,00
C-Oneri per attività estimali (classa mento, consistenza e rendita presunta)
C.1 Per ogni unità immobiliare censibile nei gruppi ordinari (A,B,C)……Euro 50,00
C.2 Per ogni unità censibile nei gruppi speciali o particolari (D ed E)……Euro 100,00
D- Spese per la predisposizione e la notifica dell’atto di accertamento……...Euro 20,00
E- Sanzione amministrativa per omessa denuncia …………..…………… Euro 258,00
La regolarizzazione fiscale
Dopo l’accatastamento comunque avvenuto, gli obbligati dovranno procedere alla regolarizzazione fiscale, ai fini delle imposte dirette e ICI, non appena saranno loro notificati gli avvisi d’accertamento dall’agenzia delle Entrate e dall’ufficio tributi dei Comuni, ricorrendo alla procedura dell’accertamento con adesione, istituito dall’art. 11,comma 3, del Dl 28 marzo 1997 n. 79, convertita con la legge 140/97.
L’istituto dell’accertamento con adesione, può essere applicato anche all’ICI, qualora il Comune, lo abbia previsto nelle norme regolamentari, disposte ai sensi dell’art. 59 del Dlgs 446/97, coi criteri stabiliti dal DLgs 19 giugno 1997, n. 218.
Pertanto utilizzando questa procedure. i contribuenti potranno ottenere, ai sensi dell’art. 15 del predetto decreto, una notevole riduzione delle sanzioni, a un ottavo del minimo (12,50%), oltre al pagamento rateale col massimo di otto rate trimestrali per importi fino a E. 51.645,69 o 12 rate per importi superiori.
Ovviamente, in caso di rateazione, dovranno essere aggiunti gli interessi legali sulle somme dovute e dovrà essere fornita la garanzia di pagamento mediante accensione di ipoteca sui beni o con fideiussione bancaria o assicurativa (art. 38 - bis del Dpr 633/72).
La regolarizzazione urbanistico – edilizia
Come è noto, il comma 8 ultimo periodo, dell’art. 19 del Dl 78/2010, dispone che l’Agenzia del Territorio rende disponibili ai Comuni, sul portale loro dedicato, le unità comunque accertate “per i controlli di conformità urbanistico – edilizia”.
Di conseguenza, al fine di evitare l’intervento d’ufficio dei Comuni, è opportuno avviare spontaneamente le procedure per la regolarizzazione edilizia, che in gran parte dei casi è facilmente conseguibile, come vedremo.
La maggior parte dei fabbricati mai dichiarati, è costituita da manufatti e costruzioni per attività agricole, abitazioni, stalle, rimesse, silos, laboratori di prima lavorazione dei prodotti (spacci per la vendita dei propri prodotti agricoli, oltre ai fabbricati utilizzati per l’attività agrituristica e bed & breakfast, ma anche da molte tettoie e ricoveri attrezzi), a volte provvisori, utilizzate da coltivatori diretti e imprenditori agricoli o soggetti equipollenti, come previsto dall’art. 2135 del Codice civile.
In questi casi, la regolarizzazione urbanistica, è piuttosto semplice da ottenere, in quanto le costruzioni, erette in Zone E del Dm 1444/68 (zone omogenee agricole) sono compatibili con lo strumento urbanistico, per cui l’adempimento consiste nella presentazione di una DIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Dpr 380/2001, oltre al pagamento della sanzione dal minimo di € 516 al massimo di € 5.164, di norma applicata al minimo, in esenzione dagli oneri di urbanizzazione e concessione per i fabbricati rurali, ai sensi dell’art. 9 della Legge 10/77, sempreché non esistano vincoli ambientali sull’area, nel qual caso è indispensabile ottenere preventivamente, il benestare dall’ente di tutela del vincolo.
Peraltro, anche la regolarizzazione dei fabbricati civili o industriali non presenta grosse difficoltà, qualora la destinazione urbanistica del PRG sia compatibile coi manufatti costruiti, in quanto è possibile utilizzare la stessa procedura prevista al periodo precedente, con la sola variante del pagamento degli oneri di urbanizzazione e concessione.
Ovviamente, ricordiamo che con la DIA, è necessario presentare il progetto edilizio, il progetto delle strutture in c.a., e tutte le altre documentazioni amministrative previste dei Regolamenti edilizi e d’igiene vigenti nel Comune, per il rilascio del permesso a costruire.
Il destino dei fabbricati non sanabili
Invece, per tutti gli altri casi di fabbricati con destinazione non conforme a quelle del PRG, o peggio che siano stati costruiti in zone vincolate per rispetto marittimo, lacuale o fluviale, ovvero soggette a vincolo paesaggistico (art. 142 e 143 del Dlgs 42/2004), non è possibile ottenere la sanatoria in quanto, per queste fattispecie, à prevista la denuncia alla magistratura, con l’applicazione di sanzioni penali , la demolizione dei manufatti e addirittura l’arresto fino a due anni dei responsabili, per i casi più gravi (art. 44 del Dpr 380/2001 - Codice dei Beni culturali).
In queste ipotesi, è prevedibile che gli interessati non adempiano all’obbligo di denuncia, ma stavolta a differenza del passato, esistono gli elenchi delle particelle sulle quali sono stati realizzati i fabbricati non dichiarati, di cui sono noti i proprietari, circostanza che provocherà, prima o poi, l’intervento del Comune, che dovrà applicare le sopracitate disposizioni di legge.
L’unico modo per evitare maggiori danni, per i proprietari di questi immobili, è quello di demolire le costruzioni, prima che sia avviata la procedura d’infrazione urbanistica, almeno nei casi di manufatti minori, quali tettoie, box, piccoli depositi e simili.
Milano, lì 2011-04-21
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