_news #192
16 Luglio 2009
Disposizioni normative relative alla presenza di amianto negli edifici (PRAL)
Con la Delibera regionale n. 8/1526 del 22/12/2005, la Regione Lombardia ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), di cui alla Legge Regionale n. 17 del 29/06/2003.
Uno degli obbiettivi strategici del PRAL è il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione Lombardia, in modo da poter definire l’entità del rischio da amianto friabile e compatto e di permettere lo sviluppo di successivi programmi di maggior tutela sanitaria incentrati su azioni preventive sempre più mirate alla salute pubblica, che prevedono la rimozione e il conferimento in discarica di tutto l’amianto sul territorio regionale entro il 2016.
L’art. 12 della Legge n. 257 del 27/03/1992, l’art. 6 della L.R. 17/2003 e il punto 2.2 della D.G.R. n. 8/1526 del 2005 prevedono che chi detiene una struttura con presenza di amianto in matrice friabile, è tenuto all’autonotifica obbligatoria mediante compilazione di apposita modulistica – Modulo NA/1 “Notifica Presenza di Amianto in Strutture o Luoghi”, di cui all’All. 4 della suddetta D.G.R. n. 8/1526 del 2005.
In caso di coperture in cemento-amianto devono essere adottate le metodologie previste dal D.M. del 06/09/94 e potrà essere utilizzato l’indice di degrado per la valutazione delle coperture approvato dalla Regione Lombardia il 18-11-2008.
L’art. 1 della L.R. 17/2003, attuando le disposizioni della L. 257/1992, ha esteso il campo di intervento anche all’amianto in matrice compatta; pertanto la comunicazione riguarderà tutte le tipologie di materiali contenenti amianto (oltre ai tetti anche eventuali canne fumarie, rivestimenti/isolanti delle tubature di autoclavi e caldaie, controsoffittature, ecc.). La modulistica di cui sopra dovrà essere inoltrata, debitamente compilata, alle sedi dell’ASL territorialmente competente.
Si ricorda infine che, ai sensi del Decreto Ministeriale del 06/09/1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 c. 3 e dell’art. 12 c. 2 della L. 257/1992), il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’immobile e/o il gestore dello stesso devono attuare un programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto secondo quanto riportato al punto 4a del D.M. sopra indicato.
E’ utile ricordare che i soggetti tenuti alla compilazione della scheda di censimento devono presentarla per OGNI EDIFICIO DI PROPRIETA’ O AMMINISTRATO ubicato sul territorio della Regione Lombardia facendo pervenire tale scheda alla ASL di riferimento.
Per gli edifici della Città di Milano la documentazione dovrà essere inviata al Dipartimento di Prevenzione della ASL di via Statuto, 5 – 20121- Milano. E’ necessario dare riscontro anche nel caso non si rilevasse presenza di amianto nell’edificio preso in esame (fonte COMUNE DI MILANO – Attuazione Politiche – circolare n. 982132/2008 del 16/12/2008)
Dott. Carlo Maria Bresciani
Dott. Guido Chelleri
© 2007 Neuronica Creactive Machine - Neuronica S.r.l.