_news #185
08 Giugno 2009
Graffiti ed il Giudice di Pace
Gli organi di stampa hanno dato risalto ad una pronuncia del Giudice di Pace di Milano che ha accolto la richiesta di sospensione del processo, avanzata dai due writers citati a giudizio, per consentire agli stessi di ripristinare, ripulendolo, il muro della scuola superiore di via Baravalle che avevano imbrattato nel luglio dello scorso anno. Se l’operazione di pulitura (secondo la legge, l’eliminazione delle conseguenze dannose del reato) verrà ritenuta idonea dal Giudice, sarà dichiarata con sentenza l’estinzione del reato, secondo quanto previsto dall’art. 35 co. 5 del d.lvo. n. 274/2000 (Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace).

La decisione (seppur interlocutoria) del Giudice di Pace,nei termini riportati dalla stampa, potrebbe sembrare, a prima vista, un passo avanti nell’attività di repressione dei graffiti selvaggi, ponendo a carico degli imputati un “innovativo” onere di eliminare le conseguenze del loro illecito: armati di rullo e di vernice, i writers si guadagnerebbero l’estinzione del reato semplicemente ripulendo il muro imbrattato, sotto la vigilanza dei competenti addetti della Pubblica Amministrazione (supervisione del cui costo non è chiaro chi dovrà rispondere).

Assoedilizia, tuttavia, ritiene che provvedimenti di questo genere, per quanto emessi in applicazione delle previsioni di legge, sollevino non poche perplessità sulla loro opportunità ed utilità in concreto: il rischio, anzi, è che simili decisioni si rivelino addirittura controproducenti.

Anzitutto perché la modalità riparatoria scelta dal Giudice di Pace non sarebbe il “tradizionale” risarcimento dei danni (ad esempio, l’onere, a carico degli imputati, di provvedere alla rifusione delle spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per l’operazione di pulitura), bensì si prevedrebbe lo svolgimento personale di un’attività da parte di soggetti privi delle competenze tecniche richieste per procedere ad operazioni di pulitura che, in molti casi, possono essere davvero delicate, sia per le loro modalità di esecuzione, sia per la natura dei materiali costruttivi coinvolti.
Un intervento di ripristino, ad esempio, condotto senza la necessaria perizia, su un portone di legno antico o su una parete in marmo lucido o su pietra, potrebbe rilevarsi addirittura più dannoso del graffito in sé: è più che plausibile, quindi, che i proprietari degli immobili danneggiati (pubblici o privati che siano), abbiano buon diritto ad opporsi a lavori effettuati da mani inesperte che non sono in grado di offrire alcuna garanzia sul loro buon esito.

E ciò a tacere del fatto che alcuni lavori di pulizia richiedono, oltre a precise competenze tecniche, anche il rispetto di inderogabili prescrizioni in tema di sicurezza degli addetti al lavoro, che, ovviamente, possono essere soddisfatte solo da chi è del mestiere.
È dunque imprescindibile, secondo Assoedilizia, che i futuri provvedimenti giudiziali si orientino semmai verso l’individuazione di condotte riparatorie basate solo sull’affidamento dei lavori di ripristino a personale specializzato, con addebito delle relative spese a carico degli imputati.
Va poi del tutto stigmatizzata l’esposizione mediatica concessa ai witers “pulitori”.

Ricordiamo ancora quanto avvenne circa vent'anni fa, quando il Pretore di Milano condannò due vandali che avevano imbrattato le scale della Metropolitana a ripulirle.

Tutti i giornali pubblicarono, con ampio risalto, le foto dei ragazzi che pulivano le pareti del metrò, sotto lo sguardo vigile di alcuni "esperti" in tuta bianca, incaricati dalla municipalizzata di impartire istruzioni perchè nell'intervenire non facessero più danni di quanti ne avevano già fatti.

Eventi questi destinati certamente ad accadere di nuovo, con il pericolo di innescare deplorevoli condotte emulative da parte di soggetti interessati ad una facile ed indolore (vista l’estinzione del reato) ribalta sulla stampa.
Considerato che gli imbrattatori non van cercando di meglio che il massimo risalto mediatico alla loro azione.

Assoedilizia ribadisce il proprio convincimento che, anche ai fini della prevenzione e non solo della repressione del fenomeno, sia necessario procedere con rigore alla sanzione dei vandali urbani, attraverso procedimenti penali che non prevedano meccanismi inutilmente premiali, incapaci di fungere da vero deterrente, quando non addirittura dannosi per i proprietari di immobili.


Avvocato Niccolò Bertolini. Coordinatore dell'Ufficio Studi di Diritto Penale di Assoedilizia
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